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Sez. 3, Sentenza n. 5620 del 17/09/1983 (Rv. 430564 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - LIMITAZIONE DELL'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO AL SENSO LETTERALE E LOGICO DELLE PAROLE - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430564-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - LIMITAZIONE DELL'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO AL SENSO LETTERALE E LOGICO DELLE PAROLE - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Nell'interpretazione del contratto, se la volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni usate, aventi un chiaro significato, il giudice del merito può limitare la propria disamina al senso letterale e logico delle parole, operando in tal modo una scelta che la legge gli affida nell'Esercizio del potere di apprezzamento dei fatti, e che è incensurabile in Sede di legittimità, ove effettuata con ragionamento logico, congruo e adeguato. (V 805/83, mass n 425549; (V 726/83, mass n 425471).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)