Sez. 2, Sentenza n. 805 del 28/01/1983 (Rv. 425549 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIMA DEGLI STRUMENTI D'INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE DEGLI ALTRI - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIMA DEGLI STRUMENTI D'INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE DEGLI ALTRI - CONDIZIONI.*
In tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della comune intenzione dei contraenti costituisce la meta finale dell'indagine ermeneutica, e non giĆ un autonomo canone dello stesso, rispetto alla quale il senso letterale delle parole adoperate dai contraenti si pone come il primo degli strumenti d'interpretazione e ne assorbe ogni altro, ove le parole stesse siano di chiara ed inequivoca formulazione. (Conf 1198/82, mass n 419078; (Conf 713/82, mass n 418510; (Conf 1800/81, mass n 412480).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)