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Sez. 3, Sentenza n. 26340 del 25/03/2014 Ud. (dep. 18/06/2014) Rv. 260058 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte Cost., sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe cosiddette "leggere" - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Conseguenze - Illegalità sopravvenuta della pena.
Stato
decisa il 2014-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260058-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata la sentenza impugnata che abbia applicato una pena base corrispondente al massimo di quella legalmente applicabile a seguito della declaratoria di incostituzionalità, in quanto l'irrogazione di una sanzione in tale misura pari o superiore alla media edittale impone al giudice una specifica e dettagliata motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 vicies CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)