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Sez. 4, Sentenza n. 21085 del 14/05/2014 Cc. (dep. 23/05/2014) Rv. 259386 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe cosiddette "leggere" - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Conseguenze - Patteggiamento concordato in epoca antecedente alla pronuncia di incostituzionalità - Illegalità della pena - Annullamento senza rinvio.
Stato
decisa il 2014-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259386-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale, anche se la sanzione concretamente applicata non abbia violato i limiti edittali previsti dalla normativa ripristinata

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)