Sez. 4, Sentenza n. 47278 del 25/09/2014 Ud. (dep. 17/11/2014) Rv. 260734 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Droghe cosiddette "leggere" - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Regime sanzionatorio di maggiore favore per il reo - Configurabilità - Conseguenze - Illegalità sopravvenuta della pena - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, pur comportando la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio di maggior favore per il reo, non determina la nullità sopravvenuta della pena inflitta quando, in presenza di motivazione esaustiva, non sia ipotizzabile l'irrogazione di una sanzione ad essa inferiore sulla base dei reintrodotti limiti edittali. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era condannato alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa per l'illecita detenzione di 125 grammi circa di hashish e di 27 grammi di cocaina, calcolata partendo dalla pena minima edittale ed applicando la riduzione massima prevista sia per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia per il rito prescelto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)