Sez. 2, Sentenza n. 1357 del 14/05/1973 (Rv. 363996 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - RICHIAMO DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO ED INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SUL QUALE E FONDATA LA RIASSUNZIONE - NECESSITA - OMISSIONE - NULLITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - RICHIAMO DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO ED INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SUL QUALE E FONDATA LA RIASSUNZIONE - NECESSITA - OMISSIONE - NULLITA.*
Sebbene non sia espressamente prevista la nullita dell'atto di riassunzione per Mancanza di uno o piu degli elementi prescritti dall'art 125 disp att cod proc civ, tuttavia detta nullita puo prodursi ai sensi dell'art 156, secondo comma, cod proc civ quando tale Mancanza si risolva nella impossibilita del raggiungimento dello scopo cui l'atto riassuntivo sia diretto; ed al raggiungimento di tale scopo appaiono necessari gli elementi di cui al n 3 (richiamo dell'atto introduttivo) ed al n 6 del citato art 125, in quanto espressamente indicatori della volonta di riassumere il giudizio da parte del soggetto interessato. (Conf 3126/71, mass n 354465; 1163/71, mass n 351288).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)