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Sez. 2, Sentenza n. 1163 del 22/04/1971 (Rv. 351288 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE - REQUISITI DELL'ATTO - MANCANZA - NULLITA - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITA DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1971-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351288-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE - REQUISITI DELL'ATTO - MANCANZA - NULLITA - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITA DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO - ESTREMI.*

La nullita dell'atto di riassunzione non e prevista nel caso di Mancanza di uno o piu dei requisiti enunciati dall'art 125 disp att cod proc civ. detta nullita, invece, puo derivare dal fatto che tale Mancanza si risolva nell'impossibilita del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art 156 cod proc civ. per il raggiungimento dello scopo proprio dell'atto di riassunzione, sono indispensabili gli elementi di cui al n 3 (richiamo dell'atto introduttivo del giudizio originario) ed al n 6 (indicazione del provvedimento del giudice in forza del quale e eseguita la riassunzione) del citato art 125.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)