Sez. 1, Sentenza n. 1060 del 26/05/1965 (Rv. 312053 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA IRREVOCABILE - MANCANZA DEL TERMINE - EFFETTI.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA IRREVOCABILE - MANCANZA DEL TERMINE - EFFETTI.*
La proposta irrevocabile e costituita dall'Obbligo, unilateralmente assunto, di, non revocare la stessa per un certo tempo. La mancata contestuale predeterminazione del termine da parte del proponente non trasforma la proposta da irrevocabile in revocabile, ne rende invalida la volonta manifestata, ma consente che il termine per il quale la proposta deve restare ferma possa essere determinato dal giudice comportante analogamente al caso del contratto di opzione. (Conf.2038-64 - contra 2919-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)