Sez. U, Sentenza n. 2500 del 23/04/1982 (Rv. 420373 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GESTIONE DEL TEATRO MASSIMO BELLINI DA PARTE DEL COMUNE DI CATANIA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GESTIONE DEL TEATRO MASSIMO BELLINI DA PARTE DEL COMUNE DI CATANIA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
La gestione del teatro massimo Bellini da parte del comune di Catania, prevista dalla legge regionale 3 marzo 1972 n. 7 fino all'istituzione di un ente lirico autonomo, configura una attività senza fini di lucro, diretta al perseguimento di interessi generali nel settore lirico - concertistico, e svolta dal comune medesimo mediante la propria organizzazione pubblicistica, con il contributo e sotto il controllo dei competenti organi regionali. Ne consegue la natura pubblicistica del rapporto di lavoro dei dipendenti, stabilmente inseriti nell'ambito di detta organizzazione, e la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti. (Conf 3493/80, mass n 407322).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 14/08/1967 num. 800 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 03/03/1972 num. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)