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Sez. 3, Sentenza n. 13244 del 11/06/2014 (Rv. 631756 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE | Cancellazione del difensore dall'albo - Interruzione ai sensi dell'art. 301 cod. proc. civ. - Effetti automatici - Prosecuzione del giudizio - Conseguenze - Nullità della sentenza - Conversione della nullità in motivo di impugnazione - Limite della decadenza ex art. 327 cod. proc. civ. - Operatività - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631756-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE

Nella ipotesi di cancellazione del difensore dall'albo professionale nel corso di un giudizio, l'evento, nel novero di quelli previsti dall'art. 301 cod. proc. civ., comporta l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 cod. proc. civ., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo "ratione temporis" applicabile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)