Sez. 1, Sentenza n. 6300 del 18/04/2003 (Rv. 562316 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Effetti automatici - Prosecuzione del giudizio - Conseguenze - Nullità della sentenza - Conversione della nullità in motivi di gravame - Possibilità di farla valere solo nei modi e nei termini previsti dai mezzi di impugnazione - Questione di legittimità costituzionale per la mancata influenza di detta interruzione sul decorso del termine per impugnare - In riferimento all'art. 24 Cost. - Inammissibilità - Mancanza di soluzione costituzionalmente obbligata.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE
La morte dell'unico procuratore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, verificatasi durante il giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza, e l'interruzione del processo preclude ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza: tale nullità della sentenza, tuttavia, può essere fatta valere, in applicazione della regola di cui all'art. 161 cod. proc. civ., soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione consentiti, compreso quello derivante dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., per cui l'impugnazione non è più proponibile dopo che sia decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Nè sussistono ragioni per sollevare, al riguardo, dubbi di costituzionalità, essendo inammissibile, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 161 e 327 cod. proc. civ., nella parte in cui rende la morte dell'unico procuratore, verificatasi durante il processo e non durante il termine per impugnare, priva d'influenza sul decorso del termine per impugnare la sentenza onde far valere il motivo di nullità da cui essa è affetta, atteso che l'adozione di pronunce additive è consentita solo nei limiti in cui la "reductio ad legitimitatem" della norma impugnata risulti a rime obbligate, e non quando, come nella specie, essa implichi una scelta tra più soluzioni possibili, riservata come tale alla discrezionalità del legislatore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)