Sez. 3, Sentenza n. 1484 del 18/05/1971 (Rv. 351805 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La pronuncia sulle spese e censurabile in Sede di legittimita, sotto il profilo della violazione di legge, solo quando le spese siano state poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa. In ogni altra ipotesi la statuizione sulle spese e rimessa al criterio insindacabile del giudice del merito, che e libero tanto di compensarle in tutto o in parte, quanto di condannare alla totalita delle spese la parte anche solo parzialmente soccombente. (Conf 1479'71, mass n 351791).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)