Sez. 1, Sentenza n. 507 del 05/02/1977 (Rv. 384057 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - RINVIO DELLA CAUSA AD ALTRA UDIENZA - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL RINVIO ALL'APPELLANTE NON ANCORA COSTITUITO O NON COMPARSO ALLA PRIMA UDIENZA - FINALITA - OMESSA COMUNICAZIONE DEL RINVIO - MANCATA DECLARATORIA DELL'IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO E DECISIONE DEL MERITO DELLA CAUSA - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE DELLA OMESSA COMUNICAZIONE DEL RINVIO - DIFETTO DI INTERESSE DELL'APPELLANTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - RINVIO DELLA CAUSA AD ALTRA UDIENZA - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL RINVIO ALL'APPELLANTE NON ANCORA COSTITUITO O NON COMPARSO ALLA PRIMA UDIENZA - FINALITA - OMESSA COMUNICAZIONE DEL RINVIO - MANCATA DECLARATORIA DELL'IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO E DECISIONE DEL MERITO DELLA CAUSA - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE DELLA OMESSA COMUNICAZIONE DEL RINVIO - DIFETTO DI INTERESSE DELL'APPELLANTE.*
La ragione giustificatrice della norma dettata dall'art 348 primo comma cod proc civ, a tenore della quale l'appellante non ancora costituito, o non comparso alla prima udienza, deve ricevere comunicazione del rinvio della causa ad altra udienza, risiede nella tutela dell'interesse dell'appellante medesimo di evitare la dichiarazione di improcedibilita dell'appello, comparendo alla nuova udienza fissata dall'istruttore. Ne consegue che, ove non sia stata rilevata e dichiarata l'improcedibilita del gravame, l'appellante, non comparso alla prima udienza, ne in quella successiva, difetta di interesse ad impugnare, sotto il profilo della violazione della citata norma, la sentenza che abbia esaminato e deciso il merito della causa. (V 2484/74, mass n 370912; (V 1588/70, mass n 347483).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)