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Sez. 3, Sentenza n. 31447 del 02/12/2025 (Rv. 677179-01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE | Decreto ingiuntivo divenuto esecutivo dopo la sua emanazione - Precetto - Indicazione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677179-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE

Nel caso in cui l'esecuzione forzata sia fondata su un decreto ingiuntivo successivamente dichiarato esecutivo, ai sensi degli artt. 647 o 648 c.p.c., non è necessaria una nuova notifica del titolo ma il precetto deve contenere l'indicazione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà, a pena di nullità non suscettibile di sanatoria a seguito dell'acquisizione aliunde della relativa conoscenza da parte dell'intimato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso potesse ritenersi non necessaria la suddetta indicazione, in ragione del fatto che l'intimata non poteva non essere a conoscenza sia dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. sia della successiva sentenza che aveva rigettato l'opposizione, contro la quale aveva anche proposto appello).

Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)