Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31226 del 29/11/2019 (Rv. 656178 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE | Decreto ingiuntivo esecutivo - Atto di precetto - Contenuto - Omissione - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo in ragione dell'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE
Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)