Sez. 1 - , Ordinanza n. 758 del 15/01/2018 (Rv. 647225 - 02)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE | Approvazione di un piano di zona - Dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere - Equipollenza - Mancata fissazione dei termini per l'espropriazione ed i lavori - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE
L'approvazione di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP) equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere ex art. 9 l. n. 167 del 1962 ed in caso di mancata fissazione dei termini per l'espropriazione ed i lavori, gli stessi vanno considerati unitariamente coincidenti con quello legale di efficacia del piano e del vincolo per l'esproprio in esso previsto.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)