Sez. 1 - , Sentenza n. 4027 del 19/02/2009 (Rv. 606708 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE | Approvazione di un piano di zona - Dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere - Equipollenza - Mancata fissazione dei termini per l'espropriazione ed i lavori - Provvedimento espropriativo emesso prima della scadenza del periodo di efficacia del piano - Carenza di potere - Configurabilità - Esclusione - Indicazione di un termine inferiore per le singole opere - Possibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE
L'approvazione di un piano di zona per l'edilizia popolare ed economica equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere (art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive mod. ed int.), ed in caso di mancata fissazione dei termini per l'espropriazione ed i lavori, gli stessi vanno considerati unitariamente coincidenti con quello legale di efficacia del piano. Pertanto, i decreti ablatori (occupazione temporanea ed espropriazione), sempreché emanati entro il predetto termine, non sono emessi in una situazione di carenza di potere e sono legittimi, anche se non preceduti da un apposito provvedimento di (ulteriore) fissazione dei suddetti termini, restando salva la facoltà dell'Amministrazione che ha emanato il piano, o di quella incaricata della sua attuazione, di indicare immediatamente, ovvero nei singoli provvedimenti di localizzazione e di esecuzione delle singole opere, termini meno ampi di quello massimo di efficacia del piano, nel qual caso l'autorità espropriante resta soggetta a tale più riduttiva predeterminazione.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)