Sez. 5, Sentenza n. 1369 del 05/11/2008 Ud. (dep. 15/01/2009) Rv. 242957 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Divieto di "excepio veritatis" - Esercizio del diritto di critica - Esclusione - Ambito di operatività - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
In tema di diffamazione, il divieto di "excepio veritatis", alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 596, comma primo, cod. pen., non può trovare applicazione qualora l'autore del fatto incriminato abbia agito nell'esercizio di un diritto, ex art. 51 cod. pen. e, quindi, non solo nell'ipotesi di diritto di cronaca spettante al giornalista ma in ogni caso in cui si prospetti il legittimo esercizio del diritto di critica. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità a titolo del reato di cui all'art. 595 cod. pen.- nei confronti di alcuni collaboratori di una società che avevano indirizzato ai clienti della stessa società una "e-mail" con la quale si attribuiva a quest'ultima l'inosservanza del contratto collettivo di lavoro e l'inadempimento degli obblighi retributivi - rigettando l'istanza di produzione documentale volta a dimostrare la veridicità delle affermazioni contenute nella missiva, senza avere motivatamente escluso che il messaggio di posta elettronica incriminato fosse stato inviato nell'esercizio di un diritto di critica; cfr. Corte cost. n. 175 del 1971).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 CORTE COST., Costituzione art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)