Sez. 5, Sentenza n. 41414 del 16/06/2016 Ud. (dep. 03/10/2016) Rv. 267865 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Divieto di "exceptio veritatis" - Applicabilità nell'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di critica - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
In tema di diffamazione, il divieto di "exceptio veritatis", alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 596, comma primo, cod. pen., non può trovare applicazione qualora l'autore del fatto incriminato abbia agito nell'esercizio di un diritto, ex art. 51 cod. pen. e, quindi, in ogni caso in cui si prospetti il legittimo esercizio del diritto di critica. (In applicazione di questo principio la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di appello ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 595 cod. pen. per avere esposto ad alcuni superiori della parte lesa, carabiniere, che quest'ultimo non gli aveva pagato alcuni lavori edilizi eseguiti nella sua abitazione, avendo ravvisato, nelle modalità di esposizione dei fatti, le caratteristiche della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)