Sez. L, Sentenza n. 2255 del 24/02/1993 (Rv. 481069 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - In genere | "Indennità estero" - Natura riparatoria, natura retributiva e natura composita - Configurabilità e funzioni rispettive - Accertamento - Compito esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - In genere
Il trattamento economico aggiuntivo (cosiddetta indennità estero) corrisposto al lavoratore che alle dipendenze di datore di lavoro italiano presti la sua opera all'estero può - in base alle particolari pattuizioni che lo prevedono ed alla stregua delle circostanze del caso concreto - avere sia natura riparatoria, assolvendo la funzione risarcitoria delle maggiori spese connesse alla prestazione lavorativa all'estero, sia natura retributiva, assolvendo la funzione compensativa del disagio e o della professionalità propri di detta prestazione lavorativa (nel qual caso il "discrimen" tra compenso del disagio e compenso della professionalità è rilevante ai soli fini della soppressione o no dell'attribuzione allorché cessi la dislocazione all'estero), sia, infine, natura composita (o mista), assolvendo sia una funzione risarcitoria che una funzione retributiva. L'accertamento circa il carattere riparatorio, retributivo o misto di detta indennità è riservato al giudice del merito (che, ove accerti la natura mesta dell'emolumento, può determinare l'incidenza percentuale delle due componenti anche mediante ricorso a valutazione equitativa) ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo delle norme sull'interpretazione dei contratti o per vizi di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)