Sez. L, Sentenza n. 540 del 19/01/1995 (Rv. 489735 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | C.d. indennità estero - Natura retributiva, risarcitoria, mista - Requisiti e conseguenze rispettivi - Incidenza percentuale della componente retributiva in relazione all'accertamento della natura mista - Determinazione equitativa - Ammissibilità - Criteri - Art. 12 legge n. 153 del 1969 - Rilevanza - Carattere non esclusivo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
L'accertamento circa il carattere retributivo o risarcitorio dell'attribuzione patrimoniale corrisposta dal datore di lavoro al proprio dipendente è riservato al giudice di merito e può essere sindacato in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e del vizio di motivazione; in particolare, con riferimento alla c.d.. indennità estero, la quale può avere sia natura interamente retributiva - la cui sussistenza va riconosciuta tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosità o del disagio morale ed ambientale della prestazione all'estero, quanto nel caso in cui sia correlata all'insieme delle qualità e condizioni personali che concorrono a formare la professionalità eventualmente indispensabile per prestare attività lavorativa fuori dei confini nazionali (rilevando la distinzione fra le suddette ipotesi ai soli fini della definitività, o meno, dell'attribuzione patrimoniale allorché cessi la dislocazione all'estero) -, sia natura mista - laddove assolva anche ad una funzione risarcitoria delle maggiori spese (in rapporto anche al costo della vita) che comporta la prestazione all'estero - il giudice del merito, qualora ne accerti la natura mista, può determinare l'incidenza percentuale della componente retributiva e di quella finalizzata al rimborso delle spese anche mediante il ricorso alla valutazione equitativa, prevista dall'art. 432 cod. proc. civ.; nell'ambito di tale valutazione il giudice può utilizzare la disposizione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 la quale, ai fini contributivi, presume il carattere retributivo dell'indennità di trasferta nella misura del 50%, come pure disposizioni fiscali ed altri elementi desunti dalla fattispecie concreta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)