Sez. L, Sentenza n. 1511 del 11/02/1992 (Rv. 475663 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Attuazione del contraddittorio - Condizione - Rinuncia al ricorso per regolamento intervenuta dopo il deposito delle conclusioni del pubblico ministero - Irrilevanza.
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere
Nel procedimento instaurato dall'istanza di regolamento di competenza - il quale, affinché l'individuazione del giudice competente avvenga nel minor tempo possibile, è retto da una particolare disciplina informata a criteri di speditezza, a semplicità di forme ed a rigorosi termini - l'attuazione del contraddittorio si esaurisce allo scadere del termine (venti giorni dalla notifica del ricorso) previsto dall'art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ. per contraddire, mediante deposito di scritture difensive e documenti, all'istanza di regolamento, sicché è irrilevante una rinuncia al ricorso per regolamento intervenuta dopo il deposito delle conclusioni del pubblico ministero, quando, cioè, esauritosi il contraddittorio e non trovando applicazione l'art. 390, primo comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 375, ultimo comma, dello stesso codice, la Corte di Cassazione ha solo l'obbligo di decidere la questione di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)