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Sez. L, Sentenza n. 7484 del 18/06/1992 (Rv. 477806 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Rimborsi a piè di lista - Esclusione - Condizioni - Documentabilità delle spese - Limiti.
Stato
decisa il 1992-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477806-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

L'art. 12 legge 30 aprile 1969, n. 153 (come già l'art. 27 d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797), nell'esentare dalla contribuzione assistenziale e previdenziale i rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro, non contiene una definizione precisa del rimborso a piè di lista, ma si rifà alla nozione che in esso può trarsi dalla pratica e dalla tecnica amministrativa aziendale; alla stregua di tale nozione, il principio che le spese vive sostenute dal lavoratore debbono essere, ordinariamente, documentate incontra un limite nella documentabilità delle stesse spese, la quale è da intendersi in senso non assoluto ma relativo agli usi generalmente praticati, con la conseguenza che la documentazione non è necessaria nei casi (che restano affidati alla correttezza del dipendente) di piccole spese (per mance, taxi, parcheggi ecc.) oggettivamente non documentabili o di altre spese per le quali la documentazione, pur possibile, non è usualmente richiesta in ragione della loro non rilevante consistenza.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)