Sez. L, Sentenza n. 11502 del 04/11/1995 (Rv. 494522 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE | Mance elargite dal giocatore vincitore al croupier in forza di uso normativo - Natura retributiva - Esclusione - Conseguenze - Ricomprensione di dette mance nella base imponibile contributiva previdenziale - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE
L'uso normativo in forza del quale il giocatore è tenuto ad elargire una parte della propria vincita al croupier, e questi a ripartirla con gli altri addetti al gioco e con il gestore secondo percentuali predeterminate, determina l'attribuzione immediata e diretta delle relative somme a ciascuno dei beneficiari, dei quali l'accipiens assume la veste di mandatario; ne consegue che la quota di spettanza del singolo addetto non ha natura retributiva, per mancanza degli estremi soggettivo (provenienza dal datore di lavoro) ed oggettivo (relazione causale col lavoro prestato) - atteso che l'attribuzione delle mance dipende esclusivamente dall'iniziativa di un terzo, del tutto estraneo al rapporto, iniziativa peraltro collegata ad un evento tipicamente aleatorio, quale deve ritenersi la vincita al gioco -, e non può essere pertanto ricompresa nella base imponibile contributiva previdenziale se non nella misura in cui le parti, svincolandola dalla sua fonte e finalizzandola al regolamento del rapporto di lavoro, abbiano ad essa conferito funzione di coefficiente integrativo della retribuzione, nel rispetto del minimo retributivo.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)