Sez. 1, Sentenza n. 2574 del 11/04/1986 (Rv. 445659 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - FORMA DI SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - FORMA DI SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento, anche se emesso in Forma di sentenza, con il quale sia stata dichiarata la interruzione del processo non è impugnabile in Cassazione in quanto non pronuncia sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, ma importa soltanto un temporaneo stato di quiescenza dello stesso fino alla riassunzione o, in Mancanza di questa, fino alla Estinzione, ed ha quindi carattere ordinatorio o preparatorio. (Conf 27/71).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)