Sez. 1, Sentenza n. 6915 del 24/07/1997 (Rv. 506217 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Provvedimento di interruzione - Appellabilità - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Il provvedimento che dichiara l'interruzione del processo ha non soltanto la forma, ma anche il contenuto intrinseco di ordinanza, in quanto non pronunzia sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, ma importa soltanto un temporaneo stato di quiescenza dello stesso fino alla riassunzione, o, in mancanza di questa, fino all'estinzione, ed ha quindi carattere ordinatorio e preparatorio. Conseguentemente è inammissibile l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale il tribunale dichiara interrotto il processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)