diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3191 del 23/05/1995 Cc. (dep. 01/07/1995) Rv. 201957 - 01

Giudice - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento | Applicazione di pena su richiesta delle parti per coimputato - Esercizio di funzioni dibattimentali - Incompatibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di reato associativo.
Stato
decisa il 1995-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201957-01

Giudice - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento

L'art. 34 cod. proc. pen. non prevede l'incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento del magistrato che, su richiesta delle parti, abbia applicato la pena ex artt. 444 cod. proc. pen. ad un coimputato. Nè le sentenze della Corte costituzionale nn. 186/1992 e 52/1993, che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di tale articolo, impongono o consentono una diversa interpretazione, neppure nel caso che il reato per cui si procede e per cui è stata fatta applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. sia plurisoggettivo o a concorso necessario (nella specie il delitto previsto dall'art. 416 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)