Sez. 6, Sentenza n. 1385 del 16/04/1998 Cc. (dep. 09/05/1998) Rv. 210664 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Concorso di persone nel reato - Processi separati - Precedente sentenza di patteggiamento nei confronti di coimputati - Successivo giudizio di altro concorrente - Incompatibilità del giudice - Esclusione - Ragioni.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
La sentenza con la quale il giudice applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non può essere assimilata ad una sentenza che accerta la colpevolezza dell'imputato, né tale accertamento può considerarsi coincidente con la valutazione negativa dell'applicabilità dell'art. 129, comma 1, c.p.p., che costituisce il presupposto della sentenza anzidetta. Pertanto, in tale pronuncia non può ritenersi implicita quella valutazione di responsabilità penale del terzo non imputato che la sentenza della Corte costituzionale n. 371/1996 considera causa di incompatibilità del giudice che la abbia pronunciata o abbia concorso a pronunciarla (Corte cost., n. 186/1992; Corte cost., n. 439/1993; Corte cost., n.371/1996).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)