Sez. L, Sentenza n. 13703 del 13/10/2000 (Rv. 540988 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Deroga al principio del riposo settimanale dopo sei giorni lavorativi consecutivi - Presupposti - Lavoro prestato oltre il sesto giorno lavorativo - Diritto al risarcimento del danno.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
La deroga al principio del riposo settimanale dopo sei giorni lavorativi consecutivi, deroga prevista, per il personale viaggiante su linee extra - urbane dipendente da imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto, dall'art. 8, legge 14 febbraio 1958, n. 138, che consente il cumulo di due riposi settimanali, comporta che sono possibili due ipotesi di cadenza del riposo settimanale - o dopo sei giorni o dopo dodici giorni con cumulo di due riposi solo in presenza di determinati requisiti - ma non quella di spostare il giorno settimanale tra il settimo e l'undicesimo giorno; talché il lavoro prestato oltre il sesto giorno lavorativo in violazione della normativa sul diritto al riposo settimanale deve essere risarcito per il sacrificio derivante dal superamento dell'anzidetta disciplina legale.
Riferimenti normativi: Legge 14/02/1958 num. 138 art. 138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)