diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2459 del 14/10/1966 (Rv. 324765 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - TRATTATIVE E RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1966-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324765-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - TRATTATIVE E RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - PRESUPPOSTI.*

La responsabilita precontrattuale prevista dall'art 1338 cod civ, che e una figura particolare di responsabilita extracontrattuale, si ha quando la parte, che conosca o dovrebbe conoscere l'esistenza di una causa di invalidita del contratto, non ne dia notizia all'altra parte, la quale venga a risentire un danno per avere confidato, senza sua colpa, nella validita del contratto. La norma mira a tutelare il contraente di buona fede, ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dalla ignoranza della causa di invalidita del contratto, che gli e stata sottaciuta. Ma, se V'e colpa da parte sua, se cioe egli avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza ed avvedutezza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidita del contratto, non e piu possibile applicare l'art 1338 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)