Sez. 1, Sentenza n. 11976 del 08/08/2003 (Rv. 565800 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Espropriazione mobiliare presso terzi - Opposizione all'esecuzione - Partecipazione del terzo al giudizio - Necessità - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Legittimazione del terzo a promuovere od a partecipare al giudizio - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
In tema di espropriazione mobiliare presso terzi, poiché anche in tal caso oggetto dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., è l'accertamento dell'esistenza o meno del diritto del creditore a procedere esecutivamente nei confronti del debitore, queste sono le parti necessarie del relativo giudizio e non anche il terzo chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., non essendo quest'ultimo coinvolto dalla situazione determinata dal precedente giudizio di esecuzione, che non si svolge nei suoi confronti, ma è condotto a carico di soggetti diversi. Rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, invece, è configurabile un interesse del terzo a che il processo si svolga correttamente anche nei suoi riguardi, con la conseguenza che egli è legittimato a promuovere o a partecipare al giudizio di opposizione nel quale si discute delle forme legittime del procedimento esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)