Sez. 2, Sentenza n. 13112 del 11/12/1992 (Rv. 479987 - 01)
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere | Gravi difetti ex art. 1669 cod. civ. - Nozione.
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere
I gravi difetti dell'edificio o di altro immobile che possono dar luogo a responsabilità del costruttore nei confronti del committente o dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., sono ravvisabili oltre che nell'ipotesi di rovina e di evidente pericolo di rovina, anche in presenza di fatti che, senza influire sulla stabilità, pregiudicano in modo grave la funzione cui l'immobile è destinato. Rientrano pertanto fra i gravi difetti rilevanti sotto il profilo considerato quelli inerenti alla realizzazione della copertura di un fabbricato (terrazza o tetto) che determinino non esigue e non contenute infiltrazioni di acqua e di umidità negli alloggi sottostanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)