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Sez. 2, Sentenza n. 13112 del 11/12/1992 (Rv. 479987 - 01)

Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere | Gravi difetti ex art. 1669 cod. civ. - Nozione.
Stato
decisa il 1992-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479987-01

Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere

I gravi difetti dell'edificio o di altro immobile che possono dar luogo a responsabilità del costruttore nei confronti del committente o dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., sono ravvisabili oltre che nell'ipotesi di rovina e di evidente pericolo di rovina, anche in presenza di fatti che, senza influire sulla stabilità, pregiudicano in modo grave la funzione cui l'immobile è destinato. Rientrano pertanto fra i gravi difetti rilevanti sotto il profilo considerato quelli inerenti alla realizzazione della copertura di un fabbricato (terrazza o tetto) che determinino non esigue e non contenute infiltrazioni di acqua e di umidità negli alloggi sottostanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)