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Sez. 5, Sentenza n. 18936 del 16/09/2011 (Rv. 619244 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Atti dell'Avvocatura dello Stato - Trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione - Doppia sottoscrizione dell'avvocato redattore e del funzionario ricevente - Necessità - Mancata sottoscrizione dell'avvocato - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619244-01

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664 e dell'art. 10, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, la trasmissione per via telematica di atti giudiziari da parte dell'Avvocatura dello Stato è sottoposta, a pena di inammissibilità, al doppio requisito che l'atto sia firmato dall'avvocato dello Stato che lo ha redatto e che la copia fotoriprodotta sia sottoscritta dal funzionario ricevente. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui copia fotoriprodotta era priva della firma dell'avvocato dello Stato che aveva redatto il ricorso).

Riferimenti normativi: Legge 15/10/1986 num. 664 art. 7, Legge 18/10/2001 num. 383 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)