Sez. 2, Sentenza n. 16135 del 02/08/2005 (Rv. 583408 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Atti dell'Avvocatura dello Stato - Trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione - Doppia sottoscrizione dell'avvocato redattore e del funzionario ricevente - Necessità - Mancata sottoscrizione del funzionario ricevente - Inammissibilità - Fattispecie.
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 3, legge 15 ottobre 1986, n.664 e dell'art. 10, comma 2, legge 18 ottobre 2001, n. 383, la trasmissione per via telematica di atti giudiziari da parte dell'Avvocatura dello Stato è sottoposta, a pena di inammissibilità, al doppio requisito che l'atto sia firmato dall'avvocato dello Stato che lo ha redatto e che la copia fotoriprodotta sia sottoscritta dal funzionario ricevente (nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione la cui copia, in luogo di essere sottoscritta dal funzionario ricevente, recava la dizione secondo cui l'atto" è firmato nelle copie fotoriprodotte dal sottoscritto funzionario del ricevente Ufficio").
Riferimenti normativi: Legge 15/10/1986 num. 664 art. 7 com. 3, Legge 18/10/2001 num. 383 art. 10 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)