Sez. 3, Sentenza n. 2420 del 06/04/1983 (Rv. 427281 - 01)
ALBERGHI - AFFITTO DI AZIENDA ALBERGHIERA - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE - DISTINZIONE - RILEVANZA - DISCIPLINA VINCOLISTICA - APPLICABILITÀ ALL'AFFITTO DI AZIENDA - ESCLUSIONE.*
ALBERGHI - AFFITTO DI AZIENDA ALBERGHIERA - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE - DISTINZIONE - RILEVANZA - DISCIPLINA VINCOLISTICA - APPLICABILITÀ ALL'AFFITTO DI AZIENDA - ESCLUSIONE.*
La distinzione tra il contratto di affitto di azienda alberghiera e quello di immobile adibito ad attività alberghiera rileva nell'ordinamento positivo anche in relazione alla disciplina vincolistica che, dettata espressamente solo per il secondo di tali tipi negoziali, non è estensibile analogicamente al primo, senza che - stante il carattere sostanziale della distinzione - sia ravvisabile il rischio di una sua utilizzazione al fine di eludere il regime vincolistico, rispetto al quale l'affitto di azienda resta estraneo, con la conseguente applicabilità alle relative controversie delle ordinarie norme sulla Competenza. (V 1527/82, mass n 419344; (V 6406/79, mass n 403134; (V 4182/78, mass n 393803).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2562, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)