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Sez. 3, Sentenza n. 1527 del 09/03/1982 (Rv. 419344 - 01)

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - AFFITTO DI AZIENDA ALBERGHIERA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419344-01

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - AFFITTO DI AZIENDA ALBERGHIERA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Le Disposizioni dettate dalla legge 27 luglio 1978 n. 392 con riguardo alla locazione di immobile adibito ad attività alberghiera, ivi compresa quella di cui all'art. 27 in tema di durata del rapporto, non sono invocabili con riguardo al diverso caso dello affitto di azienda alberghiera, il quale ricorre quando il contratto abbia ad oggetto non la concessione del godimento di un bene immobile, ancorché corredato da pertinenze ed accessori in relazione alla suddetta destinazione, bensì il complesso unitario di tutti i beni, mobili ed immobili, materiali ed immateriali, unitariamente organizzati per l'Esercizio dell'impresa alberghiera. (V 6406/79, mass n 403134; (V 3898/77, mass n 387589).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2562, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)