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Sez. L, Sentenza n. 728 del 04/02/1985 (Rv. 438939 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ QUALE REGOLA GENERALE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438939-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ QUALE REGOLA GENERALE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

Il principio di omnicomprensività della retribuzione non ha valore di regola generale dell'ordinamento, ma risulta da questo adottato solo in alcuni casi, come quelli concernenti le indennità di preavviso e di anzianità, rimanendo in ogni altro caso affidata (nella specie: per il calcolo del compenso del lavoro straordinario), all'autonomia, individuale o collettiva, la Determinazione della misura, delle modalità e dei termini di erogazione della retribuzione, almeno fino a che non ne derivi violazione dei criteri fondamentali enunciati nell'art. 36 cost. O in altre norme imperative. (V 4418/84, mass n 436313; (V 1075/84, mass n 433232; (V 4148/82, mass n 422123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)