Sez. L, Sentenza n. 4418 del 26/07/1984 (Rv. 436313 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - RETRIBUZIONE - NATURA - SUA TRASFORMAZIONE - RETRIBUZIONE ORDINARIA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - RETRIBUZIONE - NATURA - SUA TRASFORMAZIONE - RETRIBUZIONE ORDINARIA - CONDIZIONI.*
La retribuzione corrisposta per lo straordinario fisso e continuativo costituisce un compenso continuativo computabile in tutti gli istituti contrattuali o legali i quali per volontà delle parti o di legge implichino il riferimento, per la loro quantificazione, agli emolumenti dotati di tale caratteristica, ma non diviene per questo solo fatto retribuzione ordinaria, pur essendo afferente al lavoro prestato oltre l'orario normale. La sua trasformazione in retribuzione ordinaria si concreta invece, solo quando sia provata una precisa volontà delle parti, anche tacita, ma da accertarsi con particolare rigore, volta a stabilire, per esigenze tecniche produttive della impresa, una durata dell'orario normale diversa da quella stabilita dal contratto collettivo e ad utilizzare la maggiorazione da questo prevista come uno strumento tecnico contabile per determinare la retribuzione adeguata a tale diversa durata. (V 1075/84, mass n 433232; (V 4148/82, mass n 422123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)