Sez. 3, Sentenza n. 1312 del 20/05/1966 (Rv. 322607 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - IN GENERE - PRODUZIONE TARDIVA - RILEVABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
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Non e consentito rilevare d'ufficio la tardivita della produzione di documenti nuovi, rientrando nella disponibilita della parte interessata la facolta di sollevare o meno la relativa questione. (Cfr 2708/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)