Sez. 1, Sentenza n. 4351 del 16/05/1997 (Rv. 504419 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | "Scientia decotionis" - Prova - Conferimento di azienda - Responsabilità della società conferitaria per i debiti dell'azienda conferita - Fallimento della società conferitaria - Conoscenza da parte del convenuto in revocatoria dell'esposizione patrimoniale dell'azienda conferita - Rilevanza ai fini della prova della "scientia decotionis" - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Quando è conferita in società un'azienda, il conferimento equivale - con riferimento ai debiti dell'azienda conferita risultanti dai libri contabili - ad una cessione d'azienda in favore della società conferitaria, e pertanto, ai sensi dell'art. 2560 cod. civ., il cessionario è responsabile al pari del cedente di detti debiti verso i terzi creditori che, a prescindere dalla regolamentazione dei rapporti interni tra le parti, possono pretendere l'adempimento anche immediatamente dal cessionario. Ne consegue che, ai fini della valutazione della esposizione patrimoniale della società conferitaria, va tenuto conto anche delle responsabilità per i debiti delle aziende conferite, onde, nel caso in cui, fallita la società conferitaria, il curatore agisca per la revoca dei pagamenti ex art. 67 legge fall., la prova della "scientia decotionis" da parte "dell'accipiens" può essere tratta, per via presuntiva, anche dalla conoscenza dell'esposizione patrimoniale delle aziende conferite.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)