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Sez. 1, Sentenza n. 12739 del 21/12/1998 (Rv. 521831 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN NATURA | Apporto di azienda individuale - Portata - Conseguenze - Debiti anteriori alla cessione - Responsabilità solidale del cedente e del cessionario.
Stato
decisa il 1998-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521831-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN NATURA

Il fenomeno di una azienda individuale conferita in società di capitali, estraneo alle ipotesi previste dall'art. 2498 cod. civ., configura un conferimento in natura con l'acquisto della posizione di socio da parte del titolare dell'azienda. Indefettibile presupposto per l'operatività di detta norma è infatti l'esistenza di una società sia pure irregolare, da trasformare in altra di tipo legale, mentre il conferimento in società di una azienda equivale ad una cessione di azienda in favore della società conferitaria con la conseguenza che quanto ai debiti dell'azienda medesima anteriori al trasferimento, trova applicazione l'art. 2560 cod. civ. secondo cui il cedente non è liberato se non risulta che i creditori vi abbiano consentito, onde cedente e cessionario sono responsabili in via solidale verso i terzi creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 2558

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)