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Sez. 1, Sentenza n. 6285 del 03/06/1995 (Rv. 492668 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Pluralità di società appartenenti ad un gruppo - Sottoposizione a procedura di amministrazione straordinaria - Azione revocatoria ex art. 67, comma secondo, legge fall. - Proposizione da parte del commissario straordinario di una di esse - "Scientia decotionis" - Prova.
Stato
decisa il 1995-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492668-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

Allorquando più società appartenenti ad un gruppo, perché collegate da un'unica società madre (holding), siano state sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma quinto e 3 commi 1 e 2 D.L. 30 gennaio 1979 n. 26 (conv. in legge, con modifiche, dalla legge 3 aprile 1979 n. 95), ed il commissario straordinario di una di esse agisca, ai sensi dell'art. 67 comma secondo della legge fallimentare, per la revoca dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di "accipiens" estraneo al gruppo, la prova della "scientia decotionis", da parte di quest'ultimo, può essere, per via presuntiva, tratta, se ricorrono le condizioni volute dall'art. 2729 cod. civ., anche dalla prova della conoscenza dello stato di insolvenza delle diverse società del gruppo, quale risulta giudizialmente accertato (art. 1 comma quinto D.L. n. 26 del 1979), e del collegamento tra le stesse esistente, perché, se è vero che l'accertamento dello stato di insolvenza necessario per sottoporre l'impresa alla procedura di amministrazione controllata, deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica di ogni singola società del gruppo, atteso che, nonostante il collegamento o controllo, ciascuna delle dette società conserva la propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, certo è che gli "schermi" costituiti dalla personalità giuridica e dalla autonomia patrimoniale delle singole società non escludono di per sè la possibilità che la conoscenza dello stato di insolvenza delle società del gruppo, o di una loro consistente parte, abbia contribuito, con altri elementi indiziari, a formare, nel terzo, la consapevolezza dello stato di decozione della società che ha compiuto l'atto della cui revocabilità si discute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 3, Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)