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Sez. 3, Sentenza n. 5283 del 17/09/1980 (Rv. 409132 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - VENDITA FORZATA - IN GENERE - OPPOSIZIONE AD ATTI ESECUTIVI PRECEDENTI - PRECLUSIONE - OPPOSIZIONE AD ATTI DEL PROCEDIMENTO DI VENDITA - AMMISSIBILITA - TERMINE.*
Stato
decisa il 1980-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409132-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - VENDITA FORZATA - IN GENERE - OPPOSIZIONE AD ATTI ESECUTIVI PRECEDENTI - PRECLUSIONE - OPPOSIZIONE AD ATTI DEL PROCEDIMENTO DI VENDITA - AMMISSIBILITA - TERMINE.*

Salvo che si tratti di vizi insanabili, incidenti, per il principio della nullita riflessa, sulla validita degli Atti successivi, in tema di esecuzione forzata, intervenuta la vendita dei beni pignorati, ogni opposizione agli Atti esecutivi ad essa antecedenti, per la quale sia gia decorso il termine perentorio di cui all'art 617, secondo comma, cod proc civ, rimane preclusa; l'opposizione medesima e ammissibile entro cinque giorni dalla vendita, solo per far valere gli eventuali vizi attinenti al procedimento di vendita non potuti rilevare in precedenza. (Conf 94/76, mass n 378721).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 503, Cod. Proc. Civ. art. 529, Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 534, Cod. Proc. Civ. art. 552, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)