Sez. 2, Sentenza n. 21353 del 04/11/2005 (Rv. 584688 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE | In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE
In tema di procedimento civile, il provvedimento con cui sia stata disposta, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio, essendo relativo all'istruzione della causa, ha contenuto ordinatorio; pertanto, lo stesso - reso appunto in forma di ordinanza che non può mai pregiudicare la decisione della causa (artt. 177 e 279 cod. proc.civ.) - non costituisce sentenza suscettibile di separato gravame o di riserva di gravame e, in difetto, di passaggio in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)