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Sez. 2 - , Ordinanza n. 17898 del 06/07/2018 (Rv. 649388 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Provvedimento emesso su questione di integrazione del contraddittorio - Carattere decisorio - Esclusione - Carattere ordinatorio - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649388-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Le pronunce emesse in materia di integrità del contraddittorio hanno, in ogni caso, contenuto e natura meramente ordinatori, giammai decisori, e, conseguentemente, non possono costituire sentenza non definitiva suscettibile di separata impugnazione o riserva di appello e, in difetto, di passaggio in giudicato. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte d'appello secondo cui, poiché i convenuti in primo grado, essendo comproprietari degli immobili a vantaggio dei quali esisteva la contestata servitù di acquedotto, erano litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., la sentenza non definitiva del tribunale che aveva dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva non poteva acquisire efficacia di giudicato, nonostante non avesse formato oggetto di riserva di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)