Sez. 3, Sentenza n. 3386 del 22/05/1980 (Rv. 407203 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ATTIVITA COGNITIVA DEL GIUDICE - FATTI ESTINTIVI OD IMPEDITIVI E FATTI VERIFICATI SUCCESSIVAMENTE ALL'OPPOSIZIONE - ESTENSIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ATTIVITA COGNITIVA DEL GIUDICE - FATTI ESTINTIVI OD IMPEDITIVI E FATTI VERIFICATI SUCCESSIVAMENTE ALL'OPPOSIZIONE - ESTENSIONE.*
Nella fase processuale conseguente alla proposizione della opposizione avverso il decreto ingiuntivo, l'attivita cognitiva del giudice attiene all'esistenza ed all'attualita del credito ed al suo ammontare e, pertanto, e comprensiva non solo dei fatti costitutivi del credito e di quelli estintivi od impeditivi esistenti alla data della pronuncia dell'ingiunzione ma anche dei fatti, dell'una e dell'altra natura, che si siano verificati successivamente, nel corso della fase instaurata con l'opposizione al decreto. (Conf 184/80, mass n 403577; (Conf 897/48; (contra 1750/76, mass n 380520; (contra 2732/74, mass n 371196; (contra 485/68, mass n 331530; (contra 2220/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)