diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 485 del 13/02/1968 (Rv. 331530 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE- IN GENERE - ESECUZIONE VOLONTARIA DEL DEBITO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - REVOCA DELL'INGIUNZIONE - ESCLUSIONE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGO - ECCEPIBILITA IN SEDE ESECUTIVA.*
Stato
decisa il 1968-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331530-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE- IN GENERE - ESECUZIONE VOLONTARIA DEL DEBITO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - REVOCA DELL'INGIUNZIONE - ESCLUSIONE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGO - ECCEPIBILITA IN SEDE ESECUTIVA.*

L'esecuzione volontaria del debito, in corso del giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo, non esclude che l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, onde la stessa non puo essere revocata. L'Estinzione dell'obbligazione puo essere eccepita in Sede esecutiva, al fine di evitare una duplicazione di pagamento. (V. 2220-57 2584-51).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)