Sez. 1, Sentenza n. 184 del 10/01/1980 (Rv. 403577 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO RELATIVO - NATURA - POSIZIONE DELLE PARTI - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO RELATIVO - NATURA - POSIZIONE DELLE PARTI - CONSEGUENZE.*
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non e Azione di impugnazione della validita del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto. Pertanto, la sentenza che decide sull'opposizione, cosi come deve accogliere la pretesa creditoria rigettando l'opposizione qualora riscontri che le relative condizioni, pur se mancanti all'atto di quel ricorso, sussistano al momento della decisione, analogamente deve respingere la pretesa medesima, accogliendo l'opposizione e revocando il decreto, qualora accerti su eccezione del debitore, che all'indicato momento il credito sia estinto, per effetto di successivo adempimento senza riserve dell'obbligato, salvo il riflesso, sulla regolamentazione delle spese, del fatto che tale adempimento sia intervenuto e sia stato eccepito solo nel corso del giudizio di opposizione. (contra 1750/76, mass n 380520; (contra 2732/74, mass n 371196; (contra 485/68, mass n 331530; (contra 2220/57; (contra 2584/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)