Sez. L, Sentenza n. 1491 del 09/03/1982 (Rv. 419309 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - ESTREMI.*
Perché possa ritenersi adempiuto il precetto di cui all'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. occorre che il ricorso, anche se privo di una premessa autonoma a se stante con la esposizione sommaria dei fatti di causa, offra, almeno nello svolgimento dei motivi di impugnazione, e quindi nel suo contenuto sostanziale, elementi tali che consentano una cognizione chiara e completa, non solo dei fatti che hanno generato la controversia, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni, eventualmente particolari, dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza dal solo ricorso, senza necessità di avvalersi di altri Atti (sentenza impugnata, Atti della controparte, fascicoli processuali). (Conf 4799/78, mass n 394485).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)