Sez. L, Sentenza n. 3300 del 28/05/1982 (Rv. 421267 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A LESIONI RIPORTATE DAL LAVORATORE A SEGUITO DI CADUTA DA MOTOCICLO SU STRADA PUBBLICA SASSOSA E BAGNATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A LESIONI RIPORTATE DAL LAVORATORE A SEGUITO DI CADUTA DA MOTOCICLO SU STRADA PUBBLICA SASSOSA E BAGNATA.*
L'infortunio "in itinere", può ritenersi connesso al rischio specifico di una prestazione lavorativa e, quindi, coperto dalla Assicurazione obbligatoria, quando il lavoratore per recarsi sul luogo del lavoro o per allontanarsene sia costretto a servirsi di mezzi di trasporto forniti o prescritti dal datore di lavoro, ovvero debba percorrere una strada determinata che, conducendo esclusivamente al predetto luogo, presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione, ovvero, infine, se al rischio gravante su qualsiasi utente della strada si aggiunga un "quid pluris" specificante del rischio stesso, come la Mancanza di mezzi pubblici di linea ed il bisogno di servirsi di un mezzo proprio per la distanza del posto di lavoro e l'impossibilità di una sistemazione in loco. (nel caso la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice del merito avesse escluso l'indennizzabilità di lesioni riportate dal lavoratore che per recarsi al lavoro era caduto da motociclo, sul quale aveva sistemato anche una borsa, percorrendo una strada pubblica sassosa e bagnata). (Conf 1487/82, mass n 419309; (Conf 3599/80, mass n 407442; (Conf 1536/78, mass n 390916).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)